Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.